Nel corso degli ultimi mesi molti utenti ci hanno segnalato la condotta di una società venditrice del gas che di fatto comprometteva la libera scelta del consumatore di cambiare fornitore.

Questi i fatti: la persona incaricata di promuovere la società porta a porta fin dentro la casa del consumatore, convince quest’ultimo dell’opportunità di sottoscrivere il contratto con la società in questione. Successivamente il malcapitato si rende conto di non voler restare legato a questo contratto e decide di cambiare fornitore. Anche se quest’ultima operazione va a buon fine, il consumatore si vede presto recapitare una richiesta di pagamento, con cui la società medesima gli intima di versare addirittura la somma di € 500,00, a titolo di penale per asserite irregolarità in fase di recesso o di disdetta. L’utente invia quindi tramite lo sportello di Federconsumatori una lettera di reclamo, contestando tra l’altro l’evidente eccessività della penale, eccependo che le procedure di recesso o disdetta sono state regolari e chiedendo la copia del contratto sottoscritto dal consumatore. A questo punto Federconsumatori si vede rispondere puntualmente che nulla è dovuto da parte del consumatore.

Indubbiamente ciò rappresenta un successo nella lotta alle pratiche scorrette, ma Federconsumatori ha voluto altresì segnalare questa condotta all’Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato, poiché è evidente che la pratica in questione, oltre a essere illegittima sotto il profilo dei diritti dei consumatori, lo è anche dal punto di vista della tutela della concorrenza: la predetta condotta di fatto pone delle barriere in uscita dal contratto, che limitano la libera scelta del consumatore, a tutto detrimento di una sana concorrenza tra le società fornitrici.

Destano altresì sconcerto anche altre pratiche delle società venditrici di energia, che nelle proprie fatture continuano a sfidare i tempi di prescrizione del diritto al pagamento. Accade infatti che vengano emesse bollette che nella loro prima pagina, in una parte evidenziata e ben visibile, fanno riferimento a un periodo relativamente recente (generalmente qualche mese prima). A ben guardare nelle pagine successive della bolletta, tuttavia, si nota che il periodo di riferimento effettivo è di molto anteriore, e risalente addirittura a più di 5 anni prima dell’emissione della fattura stessa.

Si deve sottolineare che, secondo l’art. 2948 del codice civile, il pagamento dei corrispettivi per le forniture di energia elettrica, gas, etc. si prescrive in 5 anni. Non varrà quindi ad aggirare tale norma l’accorgimento, adottato da alcune società, di far apparire il momento di fornitura molto più recente rispetto alla realtà, poiché occorrerà guardare nello specifico agli effettivi periodi di tempo a cui si riferiscono le voci della fattura (di solito relative a conguagli o simili). Anche in questi casi Federconsumatori ha riportato importanti successi a seguito dei propri reclami, consistiti addirittura nello spontaneo adempimento, da parte della società venditrice, alla richiesta di storno e cancellazione della/e bolletta/e contestata/e.

È importante quindi che i consumatori continuino, nel caso in cui sospettino delle irregolarità, a presentare il proprio caso ai nostri sportelli, dove i nostri operatori verificheranno non solo la correttezza delle modalità di calcolo (letture, prezzi, etc.), ma anche il rispetto delle norme che regolano la fatturazione stessa.

Romina Mondello