L’emergenza Covid, come noto, ha stravolto tutte le abitudini della nostra vita ed ha inciso in maniera significativa sull’economia del nostro Paese (e non solo). Uno dei settori maggiormente colpiti dalla crisi a seguito dell’emergenza sanitaria è sicuramente quello dei viaggi e dello spettacolo. Sono tante le persone che hanno infatti prenotato viaggi dei quali non hanno potuto usufruire nel periodo di lockdown. Quali tutele sono previste in questi casi per i consumatori? Il Governo è intervenuto con una serie di provvedimenti che hanno, tra le tante, regolamentato anche questo settore.

Andando nello specifico, si rappresenta che l’art. 88 bis del decreto legge n. 18/2020 (c.d. Decreto Cura Italia) prevede che in determinati casi si consideri sussistere ex lege impossibilità sopravvenuta della prestazione relativa a contratto di trasporto aereo, ferroviario, marittimo, ai contratti di soggiorno ed ai pacchetti turistici conclusi dai seguenti soggetti:

  • coloro nei confronti dei quali è stata disposta la quarantena o la permanenza domiciliare;
  • soggetti residenti, domiciliati o destinatari di un provvedimento di divieto di allontanamento dalle aree interessate dal contagio;
  • soggetti risultati positivi al Covid con quarantena ordinata nei loro confronti;
  • soggetti che hanno programmato soggiorni o viaggi con partenza o arrivo nelle aree interessate dal contagio;
  • soggetti che hanno programmato viaggi per partecipare a concorsi pubblici e/o eventi di carattere culturale;
  • persone che hanno acquistato biglietti o pacchetti turistici acquistati in Italia con destinazione Stati esteri ove sia impedito o vietato l’arrivo per l’emergenza sanitaria.

In tutti questi casi è possibile presentare richiesta al vettore o alla struttura ricettiva o all’organizzatore allegando il biglietto, la prenotazione o altra documentazione inerente.

La richiesta va presentata entro il termine di 30 giorni dalla cessazione dell’evento imposto dalle autorità, dall’annullamento o dal rinvio dell’evento programmato o dalla data di partenza da un paese nel quale è imposto il divieto di ingresso. Il vettore o la struttura ha così 30 giorni di tempo dalla comunicazione per provvedere al rimborso scegliendo, alternativamente, tra la restituzione della somma o l’emissione di un voucher di pari importo da utilizzare entro un anno dalla sua emissione.

Per quanto invece concerne il trasporto ferroviario o il trasporto pubblico locale, le aziende hanno la facoltà di optare tra due opzioni: l’emissione di un voucher di importo pari all’ammontare del titolo di viaggio, da utilizzare entro un anno dall’emissione, oppure di prolungare la durata dell’abbonamento per un periodo pari a quello in cui esso non è stato utilizzato.  Per ottenere il rimborso è necessario presentare richiesta al vettore allegando la documentazione attestante il possesso del titolo ed un’autodichiarazione attestante il mancato utilizzo del titolo.

Anche per quanto riguarda gli spettacoli e altri eventi culturali, il legislatore è intervenuto stabilendo che per quanto concerne spettacoli, cinema, teatri, musei ed altri luoghi di cultura, gli acquirenti possono presentare entro trenta giorni dalla data di comunicazione dell’impossibilità della prestazione istanza di rimborso all’organizzatore dell’evento, il quale emetterà un voucher di pari importo utilizzabile entro i successivi 18 mesi.

Dal breve excursus di cui sopra, appare evidente come il singolo consumatore si trovi dinanzi ad una serie di norme che regolano singole fattispecie, a cui fanno inevitabilmente seguito una serie di prassi adottate da ogni singola società e/o compagnia circa le modalità di presentazione della richiesta di rimborso (ad esempio, pare che Italo richieda la presentazione dell’istanza attraverso il proprio portale, mentre Trenitalia permette di presentare la richiesta anche tramite le singole biglietterie). Suggeriamo quindi di contattare gli sportelli territoriali di Federconsumatori per ricevere l’assistenza del caso ed evitare spiacevoli “sorprese”.

Davide Petralia