La legge di stabilità del 2016 ha introdotto la presunzione di detenzione di un apparecchio televisivo per coloro che sono intestatari di un’utenza elettrica. Negli ultimi due mesi, pertanto, i cittadini hanno ricevuto le fatture da parte delle compagnie elettriche comprensive dei primi 7 o 8 mesi del canone: € 70 per chi ha ricevuto la bolletta in luglio e € 80 per chi l’ha ricevuta in agosto.
Agli sportelli della Federconsumatori, però, si sono rivolti molti consumatori che si sono visti addebitare il canone delle fatture elettriche anche se questo non era dovuto: di seguito le modalità per richiederne il rimborso. L’istanza di rimborso può essere inviata a mezzo raccomandata oppure per via telematica tramite il sito internet dell’Agenzia delle entrate. Le causali da riportare nell’istanza di rimborso, tramite dei codici, sono le seguenti:
- se il richiedente o un altro componente della sua famiglia anagrafica è un cittadino ultra 75enne con reddito complessivo familiare non superiore a 6.713,98 euro e ha presentato la dichiarazione sostitutiva, dovrà indicare il codice 1;
- se il richiedente o un altro componente della sua famiglia anagrafica è in possesso dei requisiti di esenzione per effetto di convenzioni internazionali (ad esempio, diplomatici e militari stranieri) e ha presentato la dichiarazione sostitutiva, indicherà il cod. 2;
- se il richiedente ha pagato il canone con addebito sulle fatture per energia elettrica, e lui stesso o un altro componente della sua famiglia anagrafica ha pagato il canone anche con modalità diverse dall’addebito (per esempio mediante addebito sulla pensione), riporterà il cod. 3;
- se il richiedente ha pagato il canone mediante addebito sulle fatture per energia elettrica e lo stesso canone è stato pagato anche mediante addebito sulle fatture relative a un’utenza elettrica intestata a un altro componente della stessa famiglia anagrafica. In questo caso bisogna indicare il codice fiscale del familiare a cui è stato addebitato il canone e inserire il cod. 4;
- se il richiedente ha presentato la dichiarazione sostitutiva di non detenzione di apparecchi televisivi dovrà indicare il cod. 5.
I rimborsi, garantisce l’Agenzia, avverranno tramite accredito sulla prima fattura utile da parte della compagnia elettrica entro 45 giorni dalla ricezione: nel caso in cui il rimborso non vada a buon fine, lo stesso sarà pagato direttamente dall’Agenzia delle entrate.
Gli sportellisti della Federconsumatori sono a disposizione degli utenti al fine di chiarire ogni eventuale dubbio e aiutarli nella compilazione dell’istanza di rimborso.
Caterina Taverna