Le nuove regole del Codice di Consumo, in vigore per i contratti conclusi dopo il 13 giugno 2014, prevedono tutele più ampie del consumatore imponendo, tra l’altro, precisi requisiti formali nella pratica molto diffusa dei contratti a distanza per mezzo di telefono.

All’inizio della conversazione il proponente deve rivelare la sua identità, o l’identità della persona per conto della quale sta telefonando, e lo scopo commerciale della telefonata. Rispettati questi obblighi preliminari, saranno fornite al consumatore, in maniera chiara e comprensibile, le informazioni relative al bene o servizio, al prezzo, alla durata, a tutti gli altri elementi: l’art. 49 del Codice del Consumo elenca ben 20 punti che potranno diventare parte integrante, cioè clausole vincolanti, del contratto. Se al termine di questo colloquio il consumatore manifesta interesse alla stipula del contratto, si passa alla conferma formale di offerta e accettazione.

L’art. 51 al comma 6 prescrive, per la conclusione di un contratto telefonico, che il professionista confermi l’offerta inviandola al consumatore e che questi confermi, firmando o comunicando per iscritto, la sua accettazione. Le conferme possono essere sottoscritte anche su documento informatico con firma elettronica. Secondo questa regola di base, il contratto si perfezionerà solo in una fase successiva alla telefonata e il consumatore, prima della conferma, avrà tempo e possibilità di valutare, controllare, riflettere sulle clausole contrattuali.

A questa regola generale è però possibile derogare perché il codice prevede che le conferme di offerta e accettazione possano essere effettuate anche su un supporto durevole, cioè registrate, se il consumatore acconsente. In questo caso l’iter contrattuale inizia e si perfeziona in un solo contatto telefonico, in quanto la comunicazione successiva (entro un termine ragionevole e non dopo la consegna del bene o l’inizio del servizio) serve solo ad attestare l’esistenza di un contratto già concluso.

Da ricordare: i termini dei quattordici giorni per il recesso dai contratti per servizi decorrono dal giorno della conclusione del contratto!

Ci permettiamo di consigliare attenzione e prudenza nelle risposte: prima di acconsentire a stipulare il contratto con questa seconda modalità, il consumatore si ponga alcune domande:

– Perché dovrei rinunciare a una procedura che mi permette una completa e migliore valutazione, su un testo scritto e secondo i miei tempi, considerato che il contenuto del contratto rimane lo stesso?

– Ho veramente compreso, sulla base delle sole informazioni avute nel corso della telefonata, i termini della proposta nella sua completezza e quali saranno i miei obblighi, tenendo conto che le condizioni di contratto che mi verranno inviate successivamente o che potrò recuperare su internet sono contenute in più pagine, fitte di clausole scritte con carattere minuscoli?

– Ho veramente urgenza a concludere il contratto nel corso della telefonata?

Rispondete seguendo il vostro interesse.

Adriano Brumat