Nelle ultime settimane stiamo assistendo a una vera e propria escalation di pratiche commerciali scorrette da parte delle compagnie energetiche e in particolare di quelle aziende di dimensioni molto piccole. È ormai noto a molti che il Decreto Aiuti Bis del 9 agosto 2022, già convertito in legge, abbia definitivamente vietato tutte le modifiche unilaterali dei contratti di energia e gas sino al 30 aprile 2023. Cosa significa tutto questo? Che un’azienda con la quale l’utente ha sottoscritto un contratto a un determinato prezzo, non può, prima della sua scadenza oppure almeno sino all’aprile 2023, modificare le condizioni di quell’accordo. Ciò non significa tuttavia che se le condizioni sono effettivamente in scadenza in questo lasso di tempo l’azienda non possa dal mese successivo applicare nuove tariffe che devono essere necessariamente comunicate almeno 60 giorni prima della loro applicazione ovvero previste dal contratto.
Ciò che accade è che invece molte sono le aziende che hanno continuato a inoltrare le comunicazioni di variazione o che a scapito di tutta la normativa in merito stiano di già applicando tali variazioni. Altresì tale norma sta determinando da parte dei gestori l’aumento esponenziale dei recessi, che proprio per eludere la legge dichiarano la risoluzione dei contratti per eccessiva onerosità, ovvero per il fatto che non potendo applicare la modifica, il contratto diventa insostenibile decidendo unilateralmente di chiuderlo lasciando l’utente senza il fornitore. Ci teniamo a rassicurare i cittadini: rimanere senza fornitore non significa rimanere senza fornitura!
Di fatto l’erogazione di Energia e Gas continua anche in assenza del trader poiché l’Authority, da quando è nato il mercato libero, è intervenuta con una delibera che sostanzialmente assegna in automatico l’utente rimasto senza fornitore a una determinata azienda, una sorta di mercato di transizione nel quale rimanere per il tempo necessario alla sottoscrizione del nuovo contratto. In particolare nel caso dell’energia elettrica ciò avviene attraverso il Mercato di Maggior Tutela, solitamente in regione gestito da Servizio Elettrico Nazionale oppure Energia Base, mentre per il gas dalla Fornitura di Ultima Istanza (FUI) assegnato dall’ARERA sulla base di periodici appalti ad hoc.
Ciò tuttavia non determina la legittimazione di tali comportamenti poiché anche nel caso in cui l’azienda decida di e possa chiudere il contratto con il proprio cliente, la stessa deve necessariamente rispettare determinate tempistiche dettate dall’Authority e in particolare con preavvisi che non possono essere inferiori a sei mesi. Ed è proprio il mancato rispetto di tali prescrizioni che ci sta costringendo ogni giorno a segnalare comportamenti scorretti agli organi deputati a irrogare le sanzioni. Pertanto prestiamo molta attenzione alle comunicazioni che ci pervengono oltre che alle fatture che ci recapitano, preoccupandoci di chiedere copia anche delle bollette di dettaglio dalle quali evincere il prezzo applicato e le varie voci di spesa.
Erica Cuccu