Durante il periodo delle vacanze sono in continuo aumento le problematiche relative a cancellazioni, ritardi, e overbooking di voli aerei. Cosa può fare il passeggero in questi casi?

In caso di cancellazione del volo, il viaggiatore può invocare le tutele previste dalla “Carta dei diritti del passeggero” (regolamento UE 261/2004) a patto che non si tratti di viaggio gratuito o con tariffa agevolata non rivolta al pubblico (ad esempio, quella rivolta ai dipendenti di compagnie aeree); le tutele sono parimenti escluse se si tratta di voli in partenza da un Paese non comunitario con destinazione un Stato dell’Ue effettuati da compagnie extraeuropee: in questi casi, infatti, si deve fare riferimento alla legislazione locale e alle norme che regolano lo specifico contratto di trasporto.

Invece, ai fini delle tutele previste dal regolamento UE occorre l’esibizione del biglietto aereo, la conferma della prenotazione e l’effettuazione del check-in nei tempi stabiliti dal vettore aereo o dall’operatore turistico.

È necessario informare i viaggiatori che sia nei casi di cancellazione del volo, di negato imbarco per overbooking e di ritardo di oltre 3 ore la compagnia aerea deve fornire loro buoni per l’acquisto di cibo e bevande durante l’attesa, corrispondere il rimborso del prezzo del biglietto, provvedere al pernottamento in caso di ritardi significativi e di cancellazione del volo e al trasporto dei passeggeri presso la struttura di alloggio e fornire informazioni circa voli sostitutivi. Inoltre, il passeggero ha sempre diritto a scegliere tra il rimborso del prezzo del viaggio non effettuato, l’imbarco su un volo alternativo non appena possibile oppure l’imbarco su volo alternativo in altra data a scelta del passeggero.

Il passeggero ha anche diritto, in caso di cancellazione del volo, al risarcimento del danno a meno che la cancellazione non sia dovuta ad un evento assolutamente imprevedibile e inevitabile. A tal scopo, occorre contattare la compagnia aerea e fornire i dettagli inerenti al volo e al disagio subito; in caso di mancata risposta o di rifiuto da parte del vettore è possibile presentare un reclamo alle sedi Enac dell’aeroporto nazionale ove si è verificato il disservizio oppure presso gli Organismi responsabili degli Stati Ue per quanto riguarda i voli in partenza e arrivo da quegli Stati. Il reclamo all’Enac deve essere inviato tramite posta, fax o e-mail utilizzando il modulo on-line presente sul sito https://enac.gov.it nella sezione “i diritti dei passeggeri”.

Eva Paris